TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27528/2026

deposito 22/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27528CIV

Contenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di processo tributario, il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, pur rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo, vigente ratione temporis, analogo al previgente art. 37 c.p.c.), non può essere sollevato per la prima volta in grado di appello qualora il giudice tributario di primo grado, investito della causa a seguito di tempestiva riassunzione ex art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, abbia deciso la controversia nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, formandosi in tal caso il giudicato implicito interno sulla giurisdizione, non superato dal principio enunciato da Sez. Un. n. 24172/2025 in tema di questioni processuali 'fondanti' rilevabili ultra-grado, atteso che tra queste ultime non rientra la giurisdizione, sulla quale, secondo l'insegnamento di Sez. Un. n. 24883/2008 mai superato, può formarsi il giudicato implicito; ne consegue l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice del gravame.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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