Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27495/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica mediante accorpamento dei preesistenti enti territoriali, non ne ha previsto l'espressa estinzione, sicché i Consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad emettere gli atti di riscossione dei contributi consortili fino al completamento del processo di riunificazione, in virtù della permanenza degli affidamenti in atto ai sensi dell'art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; ne consegue che l'erronea qualificazione, in sede di delibera commissariale, di tale rapporto come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (istituto non esportabile in ambito pubblicistico, ove l'affidamento di funzioni è regolato dalla diversa figura della delega intersoggettiva) non priva l'atto impositivo emesso dal Consorzio accorpato di validità, né incide sulla titolarità del potere impositivo in capo all'ente emittente.