Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27492/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il reato non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, presupposto necessario della fattispecie; la prova di tale corresponsione può essere tratta, in assenza di elementi di segno contrario, dalla presentazione dei modelli DM10, aventi natura ricognitiva della situazione debitoria e valore di confessione stragiudiziale, sicché è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata; tuttavia, ove emergano elementi contrari, quali la prova di versamenti solo parziali e non continuativi ai lavoratori a titolo di acconto, sussiste una situazione di incertezza probatoria che, in ossequio al principio del ragionevole dubbio, deve riflettersi sia sull'accertamento dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni sia sulla verifica del superamento della soglia annua di punibilità di euro 10.000 introdotta dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016.