Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27456/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra facente parte dello stesso gruppo non è sufficiente allegare la mera appartenenza delle società al medesimo gruppo, ma è onere dell'interessato dimostrare, in modo specifico, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell'interesse del gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. per la società apparentemente danneggiata; ne consegue che il giudice di merito, a fronte dell'allegazione e prova di garanzie reali prestate dalla società beneficiaria del finanziamento sui propri immobili, in forza delle quali alcuni creditori della società fallita abbiano ottenuto integrale soddisfazione in sede esecutiva, non può limitarsi a richiamare in astratto i principi giurisprudenziali sui vantaggi compensativi, dovendo motivare specificamente sulla loro idoneità a escludere la natura distrattiva dell'operazione. Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta pronunciata nei confronti di un soggetto quale amministratore di fatto anziché quale amministratore di diritto, sempre che resti immutata la condotta delittuosa contestata; pertanto, è illegittima la condanna per fatti distrattivi e per bancarotta documentale desunti da un bilancio relativo ad un periodo successivo alla cessazione della carica formale di amministratore, allorché il capo di imputazione non abbia contestato la qualità di amministratore di fatto né condotte poste in essere successivamente alla dismissione della carica, non potendo tale qualità essere fondata sulla sola posizione di socio, generica e di per sé inidonea, in una società di capitali, a fondare la gestione di fatto della società.