Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27447/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall., qualora la condotta contestata si articoli sia nella forma della sottrazione, distruzione od occultamento delle scritture contabili (bancarotta documentale c.d. specifica, punita a titolo di dolo specifico) sia nella forma della tenuta della contabilità in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta documentale c.d. generica, punita a titolo di dolo generico), attesa la struttura unitaria della norma incriminatrice quale disposizione a più fattispecie alternative, è sufficiente, ai fini della configurazione del reato, l'accertamento di una sola delle due condotte, purché ne risulti provato il relativo elemento soggettivo, non essendo necessaria la dimostrazione del dolo specifico per la porzione di condotta riferibile all'omessa tenuta di parte della contabilità qualora sia comunque acclarato il dolo generico in relazione alla complessiva irregolare tenuta dell'apparato contabile.