Corte di Cassazione
Sentenza n. 27439/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57, comma terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali; inoltre, la presunzione legale di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui i prelevamenti e i versamenti non giustificati sui conti correnti bancari si imputano ai ricavi dell'attività svolta dal contribuente, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione tra attività d'impresa e professionale introdotta dall'art. 1, comma 402, della l. n. 311 del 2004.