Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27432/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, il compenso spettante all'amministratore di società per l'attività gestoria non costituisce, di per sé, credito privilegiato da lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., atteso che il rapporto che lo lega alla società è di natura organico-societaria e non lavoristica, salva la prova, da fornire in termini specifici, di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioni estranee alle funzioni proprie della carica; ne consegue che il pagamento di tali compensi in situazione di dissesto può integrare il reato di bancarotta, preferenziale o distrattiva a seconda dei casi, anche quando non vi siano ulteriori crediti privilegiati da soddisfare.