Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27427/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il delitto non richiede l'assoluta impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, essendo sufficiente che la condotta renda tale ricostruzione non agevole, anche mediante acquisizione di elementi presso terzi, e ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione della documentazione fino alla conclusione, e non al mero inizio, dell'attività di controllo; il dolo specifico di evasione non postula che la distruzione o l'occultamento intervengano prima della presentazione della dichiarazione fiscale, potendo consistere anche nell'intento di impedire l'accertamento di violazioni dichiarative già commesse. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie di sottrazione, distruzione od omessa tenuta delle scritture contabili (c.d. bancarotta documentale