Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27422/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, la sentenza la cui motivazione, pur graficamente esistente, risulti del tutto estranea e priva di correlazione rispetto alle questioni effettivamente devolute al giudice d'appello, richiamando fatti, soggetti, norme e istituti pertinenti a un diverso contenzioso, poiché tale anomalia motivazionale, violando gli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, impedisce di individuare la ratio decidendi e di esercitare il controllo sulla correttezza dell'iter logico-giuridico seguito, non essendo consentito al giudice di legittimità supplire a tale carenza ricostruendo una motivazione alternativa sulla base degli atti di causa.