TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27421/2026

deposito 20/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27421CIV

RiscossioneAccertamento

Principio di diritto

In tema di riscossione coattiva, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non deve riprodurre integralmente, a pena di nullità, i dati identificativi e catastali dei beni gravati, essendo il principio di specialità dell'ipoteca, presidiato dagli artt. 2809 e 2826 cod. civ., riferibile alla nota di iscrizione ipotecaria e non all'atto di comunicazione al contribuente, il quale è legittimo ove contenga elementi sufficienti alla comprensione della pretesa azionata, dell'importo garantito e della misura adottata; inoltre, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo atto dell'espropriazione forzata bensì misura alternativa e prodromica ad essa, non richiede la previa notificazione dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del medesimo decreto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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