Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27419/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi erariali, il diritto alla riscossione dell'IVA, in mancanza di una diversa previsione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non in quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, poiché l'obbligazione tributaria, pur correlata a singoli periodi d'imposta, conserva autonomia per ciascuna annualità; per le sanzioni e gli interessi, invece, in difetto di titolo giudiziale definitivo, trova applicazione il termine quinquennale, rispettivamente ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., stante l'autonomia della relativa obbligazione una volta maturata rispetto al capitale.