Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27418/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi erariali, il diritto alla riscossione del credito IVA, in difetto di una espressa disposizione di legge che preveda un termine più breve, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo l'obbligazione tributaria erariale, ancorché correlata a periodi d'imposta annuali, essere ricondotta alla categoria delle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., stante il suo carattere autonomo e unitario per ciascuna annualità; né rileva, in senso contrario, il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 23397/2016, il quale esclude la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario per effetto della mancata impugnazione della cartella ai sensi dell'art. 2953 c.c., ma non incide sulla diversa regola secondo cui, per i tributi erariali privi di specifico termine più breve, si applica comunque la prescrizione decennale.