Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27416/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di notificazione telematica degli atti processuali nel giudizio tributario, l'invio dell'atto di appello da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi, ma istituzionalmente riferibile all'ufficio appellante, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì una mera nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., qualora il destinatario abbia ricevuto l'atto e si sia tempestivamente costituito svolgendo pienamente le proprie difese. In tema di riscossione, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento dell'IVA dichiarata a debito senza alcuna rettifica del contenuto dichiarativo, non richiede la preventiva comunicazione di irregolarità di cui all'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, né la notificazione di un avviso di accertamento prodromico, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione da sottoporre al contraddittorio preventivo, e può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, essendo quest'ultimo già in grado di conoscere i presupposti della pretesa; inoltre, l'omesso invio di tale comunicazione, ove pure dovuta, determina una mera irregolarità non invalidante, salvo il diritto alla riduzione della sanzione, comunque escluso in caso di omesso versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. Infine, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'agente della riscossione può procedere direttamente, senza intermediazione di altri soggetti notificatori, alla notificazione della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di modalità notificatoria autonoma e alternativa rispetto a quella curata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, con perfezionamento della notifica alla data di ricezione del plico risultante dall'avviso di ricevimento.