TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27413/2026

deposito 21/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27413PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la bancarotta specifica di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, l. fall. - che si realizza mediante la sottrazione, la distruzione o la falsificazione, anche nella forma della omessa tenuta, totale o parziale, dei libri e delle altre scritture contabili - si distingue dalla bancarotta generale (seconda parte della medesima disposizione), integrata invece dalla fraudolenta tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, in quanto la prima richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, mentre la seconda è punita a titolo di dolo generico, presupponendo un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari; il dolo specifico richiesto dalla bancarotta documentale specifica, avendo natura psicologica, è suscettibile di prova indiretta e può essere desunto da elementi sintomatici quali la correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e l'apertura della procedura concorsuale, il rapporto tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili, la sussistenza di condotte distrattive contestuali, nonché, per l'amministratore cessato nei cui confronti sia provata l'omessa tenuta delle scritture relative al periodo di gestione, la mancata dimostrazione dell'avvenuta consegna delle scritture al nuovo amministratore subentrante.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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