TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27406/2026

deposito 21/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27406PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.), il sistematico ed inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale dell'amministratore diretta a finanziare la prosecuzione dell'attività d'impresa, integra le 'operazioni dolose' rilevanti ai fini della fattispecie, in quanto produttivo del prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società verso l'erario e gli enti previdenziali, sia quale causa originaria sia quale fattore di aggravamento del dissesto, secondo il principio dell'equivalenza delle cause concorrenti di cui all'art. 41 c.p.; sotto il profilo soggettivo, trattandosi di fattispecie a connotazione preterintenzionale, è necessaria e sufficiente la consapevole volontà dell'agente di compiere l'operazione pregiudizievole per il patrimonio sociale, unitamente alla prevedibilità in concreto - non in astratto - del dissesto quale effetto non voluto della condotta antidoverosa, senza che sia richiesta la rappresentazione e volizione dell'evento fallimentare in sé.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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