Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27403/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi locali affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e al d.m. n. 289 del 2000 deve essere posseduto dalle società del raggruppamento che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, ma non anche da quelle che esercitano attività secondarie di mero supporto, non fungibili rispetto alla prestazione principale e aventi funzione meramente servente. In caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché ciò risulti da apposito atto sottoscritto dal concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995. Non opera la facoltà eccezionale prevista dall'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 di liquidare la tassa sulla base dei ruoli dell'anno precedente, qualora non risulti provata la precedente iscrizione a ruolo del contribuente, con conseguente applicazione del termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.