Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27391/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., l'unicità del disegno criminoso postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, anche solo delineate nelle linee essenziali, in vista di un unico fine, e richiede un'approfondita verifica di concreti indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita; a tal fine, la notevole distanza temporale tra i reati, pur non essendo di per sé decisiva, può costituire legittimo indice negativo dell'unitarietà del disegno criminoso, tanto più significativo quanto maggiore è il lasso di tempo trascorso, mentre l'onere di prospettare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria incombe su chi richiede il riconoscimento della continuazione, dovendo il giudice dell'esecuzione compiere una valutazione globale e non atomistica di tali indicatori, senza che la mera comunanza del contesto economico-imprenditoriale in cui sono stati commessi reati appartenenti a distinte e non collegate attività societarie possa da sola giustificare il riconoscimento del vincolo.