Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27389/2026
Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 non si applica indiscriminatamente a tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma esclusivamente a quelli che presentino le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, ossia unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolgano la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; qualora tali caratteristiche non ricorrano, agli immobili assegnati dai predetti enti si applica la mera detrazione di euro 200,00 di cui all'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, non essendo configurabile una coincidenza automatica tra alloggi ERP e alloggi sociali, trattandosi di fattispecie disciplinate autonomamente e differentemente dal legislatore, e dovendosi le norme in materia di esenzioni ed agevolazioni interpretare restrittivamente.