Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27388/2026
Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 non si applica indiscriminatamente a tutti gli alloggi concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli che presentino le caratteristiche di alloggi sociali secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, dovendosi tenere distinta tale fattispecie da quella, diversamente disciplinata dall'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, degli alloggi regolarmente assegnati dai medesimi enti che, ove privi di tali caratteristiche, beneficiano della sola detrazione di euro 200,00; l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per fruire dell'esenzione, trattandosi di norma di stretta interpretazione, grava sul contribuente secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c., senza che operi alcuna inversione dell'onere probatorio in capo all'ente impositore.