Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27387/2026
Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 per gli alloggi sociali non si applica indistintamente a tutti gli immobili posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma esclusivamente a quelli che presentino le caratteristiche individuate dal d.m. 22 aprile 2008, dovendo tenersi distinta tale categoria da quella, generale, degli alloggi regolarmente assegnati dai predetti enti, per i quali l'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 prevede la mera detrazione fissa di euro 200,00; incombe sul contribuente, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, la sussistenza in concreto dei presupposti costruttivi e funzionali che qualificano l'immobile come alloggio sociale ai fini della fruizione dell'esenzione.