Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27370/2026
AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora l'avviso di accertamento, anche con riferimento a tributi armonizzati, sia stato emesso a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 impone una valutazione ex ante circa la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, sicché la nullità dell'atto consegue esclusivamente all'emissione ante tempus, cioè prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, senza che sia richiesta la prova di resistenza, né possa rilevare, a tal fine, un'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente successivamente all'emissione dell'avviso; la prova di resistenza, invece, è necessaria soltanto nei casi di accertamenti cd. a tavolino relativi a tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio preventivo. In tema di processo tributario, è nulla per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di giustizia tributaria che, senza riportare le censure dell'appellante né esporre il percorso logico-giuridico seguito, si limiti ad affermare genericamente l'ampiezza della motivazione della sentenza di primo grado e l'inidoneità delle prove offerte dal ricorrente, risolvendosi in un'acritica adesione alla pronuncia impugnata che non consente di individuare il thema decidendum né le ragioni della decisione.