TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27354/2026

deposito 21/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27354PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, che costituisce il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, quali la particolare durata del periodo di omessa tenuta delle scritture, la coincidenza dell'inizio e della persistenza di tale omissione con lo stato di decozione della società senza che ne intervenisse la cancellazione, e la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, della omessa consegna della documentazione contabile; ne consegue che, ove tali elementi sostengano la sussistenza del fine specifico, è da escludersi la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale, incompatibile con una condotta diretta a recare pregiudizio ai creditori.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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