Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27344/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di impugnazione cautelare reale, il legale rappresentante di una società, quale terzo interessato al provvedimento di sequestro probatorio adottato nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deve proporre il ricorso per riesame ai sensi degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. a mezzo di difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.; il difetto di tale procura al momento della presentazione dell'impugnazione non può essere sanato dal successivo rilascio della stessa, ancorché intervenuto prima dell'adempimento degli incombenti di cui al combinato disposto degli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., non essendo applicabile al processo penale l'istituto della sanatoria previsto dall'art. 182 cod. proc. civ. per il processo civile, né potendo operare in campo processuale la ratifica con efficacia retroattiva propria del mandato con rappresentanza, salvi i limiti di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. civ.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.