TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27319/2026

deposito 20/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27319PEN

Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione

Principio di diritto

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, il diritto di abitazione non si sottrae alla confisca penale, diretta o per equivalente, né può invocarsi l'esclusione dall'espropriazione prevista dall'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 quando l'immobile gravato non costituisca l'unico immobile di proprietà del debitore erariale; inoltre, la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ha carattere sussidiario ed eventuale rispetto alla confisca diretta del profitto del reato, potendo essere applicata solo previo accertamento dell'impossibilità, anche parziale, di eseguire quest'ultima sui beni indicati nel titolo esecutivo, sicché è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, senza chiarire l'esito della confisca diretta, ne affermi al contempo la possibilità e ne convalidi l'esecuzione tramite confisca per equivalente su beni ulteriori, dovendo comunque l'ablazione complessiva risultare non superiore al valore del profitto costituito dai beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario, quantificato secondo i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 517, comma 1, cod. proc. civ.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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