TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27304/2026

deposito 20/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27304PEN

Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione

Principio di diritto

In tema di sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, l'eventuale provenienza lecita del denaro sequestrato non rileva, poiché tale forma di sequestro, a differenza di quello diretto, prescinde dal nesso di derivazione tra bene e reato, costituendo una modalità di apprensione del profitto alternativa e surrogatoria, con funzione ripristinatoria e componente sanzionatoria, di modo che la sola impossibilità di eseguire il sequestro in via diretta sui beni della società consente l'esecuzione del sequestro per equivalente sui beni dell'autore del reato, indipendentemente dalla provenienza lecita degli stessi; inoltre, in tema di motivazione sul periculum in mora, l'insufficienza patrimoniale, sebbene non possa da sola coincidere con il presupposto applicativo del sequestro conservativo, costituisce comunque un elemento potenzialmente indiziante del pericolo di dispersione del profitto, da valutare unitamente ad altri elementi di contesto quali la condotta per cui si procede e la personalità dell'indagato, sicché il relativo apparato argomentativo, se coerente e completo, non è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., essendo tale sindacato limitato ai vizi radicali della motivazione e non estendendosi alla sua eventuale illogicità manifesta.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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