Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27292/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
Ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, risolvibile tramite regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e 11, comma 3, c.p.a., è necessaria una doppia declinatoria di giurisdizione, resa all'esito di giudizi a cognizione piena; ne consegue che è inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio sollevato dal giudice tributario quando la precedente pronuncia del giudice ordinario, asseritamente declinatoria della giurisdizione, sia stata resa in sede meramente cautelare o sommaria, nell'ambito del sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., non assumendo tale provvedimento, privo di attitudine al giudicato, valore di decisione, nemmeno implicita, sulla giurisdizione.