TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27292/2026

deposito 20/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27292CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

Ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, risolvibile tramite regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e 11, comma 3, c.p.a., è necessaria una doppia declinatoria di giurisdizione, resa all'esito di giudizi a cognizione piena; ne consegue che è inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio sollevato dal giudice tributario quando la precedente pronuncia del giudice ordinario, asseritamente declinatoria della giurisdizione, sia stata resa in sede meramente cautelare o sommaria, nell'ambito del sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., non assumendo tale provvedimento, privo di attitudine al giudicato, valore di decisione, nemmeno implicita, sulla giurisdizione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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