Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27176/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'ipotesi della omessa tenuta delle scritture contabili è riconducibile alla prima parte dell'art. 216, comma 2, n. 2), l. fall., e non alla seconda parte, che presuppone l'esistenza di una contabilità sia pure lacunosa o infedele, sicché, in caso di totale assenza della contabilità, è indefettibile l'accertamento rigoroso del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, non potendo tale elemento soggettivo essere desunto dalla mera mancata consegna o dalla sola assenza delle scritture, né la relativa lacuna motivazionale può essere sanata dal richiamo per relationem a una sentenza di primo grado fondata su una qualificazione giuridica del fatto diversa e inconciliabile. In tema di bancarotta impropria da inadempimento delle obbligazioni tributarie, la fattispecie è integrata da condotte di ripetuto inadempimento degli obblighi fiscali, purché protratte per un tempo apprezzabile e rivelatrici di una scelta di gestione idonea a far prevedere il dissesto dell'impresa, senza necessità di accertare in quale esatta misura il debito tributario sia maturato durante il mandato dell'amministratore, ove questi, pur consapevole della consistente esposizione debitoria e nel corso di un mandato di lunga durata, non abbia adottato alcuna iniziativa per fronteggiarla.