Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27167/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto si verifichi nella fase di inattività della società, ormai avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di dominus mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore, non essendo ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente ormai esistente solo formalmente; integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di beni pervenuti alla società fallita a seguito di contratto di leasing, rilevando la sola disponibilità di fatto in capo all'utilizzatore; integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e non quello di bancarotta semplice, la condotta dell'amministratore, anche di fatto, che non provveda alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale omessa convocazione a tal fine, quando lo scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; infine, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fall. e di bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., è possibile il concorso materiale, e non quello formale, qualora, oltre alle azioni distrattive o dissipative, si siano verificati ulteriori ed autonomi comportamenti dolosi che, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica gestoria, siano stati causa del fallimento.