Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27165/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sussistenza della condotta distrattiva o dissipativa può essere legittimamente affermata sulla base di indici sintomatici quali l'anomalia della sequenza negoziale, l'incongruità tra la movimentazione dei beni e la documentazione di trasporto, il mancato integrale pagamento del corrispettivo e la riferibilità delle società interposte all'imputato, dovendosi ritenere che tra i beni del fallito rilevanti ex art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. rientrino tutti quelli facenti parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto, con conseguente esclusione della configurabilità della ricettazione fallimentare ex art. 232 legge fall. quando sussista accordo con l'imprenditore poi fallito; inoltre, la prova della distrazione mediante contratti simulati di consulenza e sublocazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni e dell'effettività delle prestazioni, in ragione dell'obbligo di verità sanzionato dall'art. 87 legge fall., senza che ciò comporti un'illegittima inversione dell'onere della prova; infine, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la relativa valutazione, anche in presenza di accordi transattivi con revoca delle costituzioni di parte civile, spetta al giudice di merito, che può motivatamente disattendere le dichiarazioni satisfattive delle parti lese.