TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27165/2026

deposito 17/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27165PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sussistenza della condotta distrattiva o dissipativa può essere legittimamente affermata sulla base di indici sintomatici quali l'anomalia della sequenza negoziale, l'incongruità tra la movimentazione dei beni e la documentazione di trasporto, il mancato integrale pagamento del corrispettivo e la riferibilità delle società interposte all'imputato, dovendosi ritenere che tra i beni del fallito rilevanti ex art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. rientrino tutti quelli facenti parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto, con conseguente esclusione della configurabilità della ricettazione fallimentare ex art. 232 legge fall. quando sussista accordo con l'imprenditore poi fallito; inoltre, la prova della distrazione mediante contratti simulati di consulenza e sublocazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni e dell'effettività delle prestazioni, in ragione dell'obbligo di verità sanzionato dall'art. 87 legge fall., senza che ciò comporti un'illegittima inversione dell'onere della prova; infine, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la relativa valutazione, anche in presenza di accordi transattivi con revoca delle costituzioni di parte civile, spetta al giudice di merito, che può motivatamente disattendere le dichiarazioni satisfattive delle parti lese.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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