Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27122/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il giudice del giudizio di rinvio, investito del mandato rescindente per vizio di motivazione, conserva pieni poteri di cognizione e può procedere alla rivalutazione autonoma del compendio probatorio, salvi i limiti derivanti dal giudicato interno formatosi sulle statuizioni della decisione annullata dotate di autonomia giuridico-concettuale; il ricorso per cassazione in tale materia è ammesso solo per violazione di legge, in cui rientra la motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre quando il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. In tema di confisca di prevenzione nei confronti di terzi, la riconducibilità al proposto di beni formalmente intestati a stretti congiunti può fondarsi sulle presunzioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre deve essere disposta la restituzione dei beni acquisiti in epoca anteriore al periodo temporale in cui è stata accertata la pericolosità sociale del proposto.