TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27091/2026

deposito 17/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27091PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, la fattispecie di causazione del fallimento «per effetto di operazioni dolose» (art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall.) si distingue da quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1, legge fall.) in quanto la prima presuppone condotte che non si risolvono direttamente in atti distrattivi o dissipativi di beni sociali, bensì in una modalità di pregiudizio patrimoniale di maggiore complessità strutturale, riconducibile a un procedimento o a una pluralità di atti coordinati, dolosamente compiuti in violazione dei doveri gestori e collegati da nesso eziologico con il dissesto (che deve essere soltanto prevedibile in concreto, e non voluto neppure a titolo di dolo eventuale), mentre la seconda ricorre quando il fatto si sostanzi in atti di distrazione o dissipazione di beni societari pericolosi per le ragioni creditorie, a prescindere dal loro nesso causale con il dissesto; ne consegue che il giudice di merito, ove la condotta contestata si risolva nell'accollo dei costi di forniture destinate a beneficio di un soggetto terzo, deve valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., dandone previa comunicazione all'imputato in ossequio al principio di prevedibilità delle decisioni. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie c.d. generale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. - integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - richiede un accertamento condotto su scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate, caratterizzato da una falsità ideologica contestuale alla loro tenuta, sicché il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche circa la natura elusiva delle annotazioni, ma deve specificamente motivare in ordine agli elementi oggettivi (annotazione di dati falsi o omissione di dati veri) e soggettivi (dolo generico) del reato, distinguendo tale ipotesi da quella di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture di cui al n. 2, prima ipotesi, della medesima norma, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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