Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27089/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza aggravante della continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., pur disciplinando sostanzialmente un'ipotesi di concorso di reati autonomi unificati quoad poenam nel cumulo giuridico, è formalmente qualificata dal legislatore come circostanza aggravante e deve pertanto essere assoggettata al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., con la conseguenza che, ove sussistano circostanze attenuanti riconosciute prevalenti, deve escludersi l'applicabilità dell'aumento di pena per la continuazione fallimentare. Inoltre, la prova della distrazione dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione data ai beni non rinvenuti dalla curatela, senza che rilevi la generica allegazione di reinvestimenti aziendali o di mantenimento familiare, non essendo l'amministratore legittimato a compiere spese personali con il patrimonio sociale, distinto da quello dei soci.