Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27085/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il danno di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. deve essere valutato con riferimento alla diminuzione, non percentuale ma globale, della massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto in assenza degli illeciti, e al pregiudizio cagionato ai creditori in termini di possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi, sicché la relativa valutazione va compiuta in relazione all'importo della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare; con riguardo alla bancarotta documentale, l'impossibilità di ricostruire la destinazione dei beni, impedendo l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori, non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto.