Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27081/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta semplice documentale, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, essendo tale interpretazione conforme al principio di legalità ed al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, come confermato dalla Corte costituzionale che ha escluso ogni contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.; ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta semplice documentale non è richiesto che l'irregolare tenuta delle scritture contabili abbia impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, essendo sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera colpa, senza che sia necessario che questa sia grave.