Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26944/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di disconoscimento di copie documentali prodotte in giudizio, occorre distinguere l'ipotesi del disconoscimento della conformità all'originale, che presuppone l'esistenza di un documento originale e attiene al contenuto di quello prodotto in copia, dalla diversa ipotesi del c.d. diniego di originale, con cui si contesta la stessa esistenza dell'originale: nel primo caso la conformità può essere dimostrata aliunde, anche mediante presunzioni, e la copia conserva efficacia probatoria salvo diversa valutazione del giudice di merito; nel secondo caso, difettando il termine di raffronto necessario per operare la comparazione, la contestazione non integra un valido disconoscimento di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c., ma richiede la proposizione della querela di falso al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria. Inoltre, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla sola base della lettura del ricorso.