Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26939/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, anche senza fornire motivazione, senza che la statuizione sia per ciò solo sindacabile in sede di legittimità, atteso che la relativa valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia in caso di soccombenza reciproca sia in presenza di giusti motivi, con il solo limite del sindacato di legittimità volto a verificare che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che le ragioni addotte non siano palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare il processo formativo della volontà decisionale; le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione devono riguardare specifiche circostanze della controversia, tenendo conto della condotta processuale della parte soccombente e dell'incidenza di fattori esterni non controllabili.