Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26931/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di ottemperanza il giudice, ove accerti il pagamento parziale delle spese di lite liquidate con sentenza definitiva e ritenga sussistere cessazione della materia del contendere, deve pronunciarsi espressamente sulla contestazione circa l'incompletezza del versamento, non potendosi limitare a dare atto genericamente dell'avvenuto pagamento; inoltre, qualora disponga la compensazione delle spese processuali in presenza di parte totalmente vittoriosa, deve indicare espressamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, con riferimento a specifiche circostanze della controversia, non essendo sufficiente il mero richiamo alla peculiarità della materia del contendere o a generici motivi di equità.