Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26930/2026
Sanzioni tributarieContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sospensione del processo tributario, qualora il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio relativo all'atto irrogativo delle sanzioni pregiudicato non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., bensì trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., il quale attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di tener conto della sentenza invocata, pur non passata in giudicato né definitiva, ovvero di sospendere il processo, ferma restando l'applicazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati.