TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26930/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26930CIV

Sanzioni tributarieContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di sospensione del processo tributario, qualora il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio relativo all'atto irrogativo delle sanzioni pregiudicato non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., bensì trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., il quale attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di tener conto della sentenza invocata, pur non passata in giudicato né definitiva, ovvero di sospendere il processo, ferma restando l'applicazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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