TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26927/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26927CIV

AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persone, ai fini dell'imputazione per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. dei maggiori redditi accertati in capo alla società, è legittimamente motivato anche mediante mero rinvio per relationem al processo verbale di constatazione notificato alla società e agli ulteriori atti relativi alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, senza necessità di allegazione dei medesimi, atteso che il socio, in virtù del potere di consultazione della documentazione sociale riconosciutogli dagli artt. 2261 e 2476 c.c., è posto in condizione di conoscere o di agevolmente conoscere gli atti presupposti; ne consegue che il giudice di merito, nel sindacare la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo, non può confondere il profilo della validità formale della motivazione con quello, distinto, della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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