Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26925/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'art. 182, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e applicabile ratione temporis prima della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, essendo tale estensione in contrasto con gli artt. 125, secondo comma, 165, 166 e 168 c.p.c., 72 disp. att. c.p.c. e con il principio di necessità del ministero di un difensore ex artt. 82 e 83 c.p.c.; inoltre, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento contestando nel merito la sussistenza del debito, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, sicché, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, l'agente della riscossione convenuto in giudizio, ove non intenda rispondere dell'esito sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza che il giudice debba disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, né possa dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva esimendosi dall'esame nel merito delle contestazioni del contribuente.