Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26924/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, qualora la domanda di adesione e il correlato pagamento riguardino solo alcune delle cartelle oggetto del giudizio, non si verifica l'estinzione dell'intero processo ex art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che l'effetto estintivo del giudizio presuppone che la definizione agevolata abbia ad oggetto l'intero debito tributario sub iudice e non soltanto una sua parte; ne consegue che il giudice, in presenza di definizione parziale, deve comunque esaminare nel merito l'appello per la residua pretesa erariale non estinta.