Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26922/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di processo tributario, la dichiarazione con cui una sola delle parti attesti unilateralmente il venir meno del proprio interesse a coltivare il ricorso, assumendo essere cessata la materia del contendere senza tuttavia specificare le ragioni (quali una transazione o una definizione agevolata) che avrebbero determinato il venir meno delle posizioni di contrasto, non integra una valida dichiarazione di cessazione della materia del contendere, né una rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ma dimostra un sopravvenuto e definitivo difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.