TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26921/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26921CIV

Agevolazioni e crediti d'impostaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in appello rientrano nell'ampia nozione di documento processuale e sono soggette alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall'art. 61 dello stesso decreto, sicché il loro deposito oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza ne determina l'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio, restando irrilevante l'eventuale previo inoltro alla controparte in via telematica, poiché il rispetto del termine è posto a tutela del contraddittorio processuale e del diritto di difesa rispetto al materiale probatorio valutabile dal giudice. In tema di agevolazioni fiscali per le vittime di calamità naturali costituenti aiuti di Stato, l'onere di provare la compatibilità dell'aiuto con il regime de minimis, con riferimento al periodo triennale decorrente dal primo aiuto e tenendo conto di ogni altro aiuto pubblico percepito, grava sul contribuente beneficiario, il quale, per il periodo antecedente al 31 maggio 2017 (data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato), può assolvervi anche mediante autocertificazione riferita al momento della concessione del beneficio, fermo restando che, in difetto di tale prova, il giudice di merito deve comunque verificare la sussistenza del nesso causale diretto tra il danno da calamità naturale e l'aiuto concesso, quale autonoma condizione di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.