TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26920/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26920CIV

AccertamentoAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 opera, in assenza di deroghe di legge e in forza del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla medesima legge pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo; inoltre, la preclusione di ogni accertamento tributario prevista dall'art. 8, comma 6, lett. a), della legge n. 289 del 2002 in caso di adesione alla sanatoria mediante dichiarazione integrativa opera limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta risultanti dalle dichiarazioni integrative, sicché il giudice di merito, prima di escludere l'accertabilità, deve valutare il rapporto tra le dichiarazioni integrative presentate e il contenuto degli avvisi di accertamento notificati, non potendo limitarsi a constatare la mera presentazione delle dichiarazioni integrative come se si trattasse di condono tombale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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