Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26910/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, qualora la cartella di pagamento sia emessa in forza di un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, le doglianze del contribuente relative al merito della pretesa tributaria (quali la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 in ordine agli obblighi informativi dell'Amministrazione, ovvero l'eccepita prescrizione della pretesa erariale riferita al rapporto sostanziale anteriore alla cartella) sono precluse, in quanto attinenti a questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio relativo all'atto presupposto, mentre la notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, può validamente effettuarsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente al contribuente; inoltre, il giudice di merito, nel motivare la sentenza, non è tenuto a fornire risposta puntuale a ciascuna deduzione delle parti, essendo sufficiente l'esposizione chiara e completa delle ragioni della decisione, in ossequio al c.d. minimo costituzionale ex art. 111 Cost.