TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26892/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26892CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove il contribuente abbia validamente presentato domanda di definizione e provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, e l'Amministrazione finanziaria non abbia notificato il diniego di definizione entro il termine del 31 luglio 2020, né sia stata depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il giudizio pendente in Cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; in tal caso non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di natura sanzionatoria non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e comunque non applicabile quando ricorrente sia l'Agenzia delle Entrate, esentata dal pagamento delle imposte gravanti sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.