Corte di Cassazione
Sentenza n. 26872/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di notifica del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice tributario, la rinnovazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il domicilio eletto presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso l'anno (al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine fissato ex art. 291 c.p.c.; invero, l'ultrattività dell'elezione di domicilio prevista dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude l'operatività, in ogni caso, della disposizione di chiusura di cui all'art. 330, ultimo comma, c.p.c., che impone la notifica alla parte personalmente decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza.