Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26786/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., ricorre soltanto quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, risolvendosi in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice, sì da lasciare all'interprete il compito di integrarla con congetture; non integra tale vizio la motivazione che, pur con passaggi laconici, consenta comunque di individuare le ragioni della decisione, quali la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche e la pendenza dei termini di prescrizione dei crediti erariali al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, restando peraltro precluso, in presenza di doppia conforme, il sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.