Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26780/2026
Principio di diritto
In tema di rimborso IVA, il mancato rispetto degli obblighi formali di dichiarazione non preclude il riconoscimento del diritto alla detrazione/rimborso dell'eccedenza d'imposta, qualora il contribuente dimostri in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali (effettività delle operazioni, qualità di soggetto passivo, inerenza ad operazioni imponibili), fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a verificare la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni annuali, ma deve accertare, sul piano probatorio, l'effettiva sussistenza del credito in base alla documentazione contabile prodotta, sicché la motivazione della sentenza che si arresti al mero riscontro formale delle dichiarazioni, senza esaminare il profilo sostanziale dedotto dal contribuente, è solo apparente e viola l'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.