Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26778/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se la copia informatica dell'atto, in origine cartaceo, non sia sottoscritta con firma digitale e sia trasmessa in formato ".pdf" anziché ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione a mezzo PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, salve specifiche contestazioni onerosamente allegate dal destinatario, e che, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notifica resta sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, qualora il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto articolando compiutamente le proprie difese. In tema di accertamento, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere motivata con il mero richiamo a tale procedimento, e l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere, in tale sede, al disconoscimento del credito d'imposta riportato da una dichiarazione dell'anno precedente risultata tardivamente presentata oltre il termine di decadenza, senza necessità di previa notificazione di un autonomo avviso di rettifica né di instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, trattandosi di mera applicazione della conseguenza legale della tardività della dichiarazione sui dati contabili dalla stessa risultanti, senza margini di tipo interpretativo o necessità di accertamenti estimativi.